Art. 1.

      1. I commi primo e secondo dell'articolo 116 della Costituzione sono sostituiti dal seguente:

      «Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, il Trentino-Alto Adige/Südtirol, costituito dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, e la Provincia autonoma di Belluno dispongono di condizioni di autonomia regionale o provinciale secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale».